La revoca di cui all’art. 21-quinquies l. 241/1990
Il TAR Veneto ha affermato che la revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse si sostanzia in un atto espresso che presuppone una valutazione discrezionale degli interessi pubblici coinvolti (nel caso di specie, da un rapporto di concessione di bene pubblico). A differenza del potere di annullamento d’ufficio, che postula l’illegittimità dell’atto rimosso d’ufficio, quello di revoca esige solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all’art. 21-quinquies l. 241/1990, intesa come ripensamento circa la convenienza di emanazione dell’atto originario. I presupposti del valido esercizio dello ius poenitendi consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto (imprevedibile al momento dell’adozione del provvedimento) e in una rinnovata (e diversa) valutazione dell’interesse pubblico originario.
Post di Alberto Antico – avvocato
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