Nella revoca la mancata indicazione dell’indennizzo non esplica di per sé effetto viziante
In un’articolata vicenda che ha visto, peraltro, un’amministrazione comunale revocare ad una società di telecomunicazioni la concessione all’installazione di una stazione radio base il Consiglio di Stato ha affermato il principio per cui la mancata previsione nel provvedimento di revoca di un precedente atto dell’indennizzo previsto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 non esplica di per sé effetto viziante restando il privato legittimato ad azionare la pretesa indennitaria con onere di provare estremi e presupposti della lamentata perdita patrimoniale.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!