Ordinanza di sgombero per ragioni igieniche
Il TAR Veneto ha affermato che il potere di dichiarare l’inagibilità totale o parziale di un edificio e di intimarne lo sgombero ai sensi dell’art. 222 R.D. 1265/1934 (richiamato dall’art. 26 D.P.R. 380/2001) sorge in presenza di sole ragioni igieniche.
Tale istituto infatti è ben diverso da quello della segnalazione certificata di agibilità ex art. 24 T.U. edilizia, tra i cui presupposti vi è anche la conformità delle opere al progetto.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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