Potere del sindaco di chiudere un locale che oggettivamente sia ritrovo di malavitosi
Il comma 4 dell’art. 54 D.lgs. 267/00 attribuisce al Sindaco i poteri necessari al fine di fronteggiare situazioni di pericolo per la sicurezza urbana.
Il TAR Veneto ritiene che sia legittima la chiusura per tre mesi di una sala gioco che oggettivamente sia rifugio di malavitosi, anche se non sussista alcuna colpa in capo ai gestori.
Post di Dario Meneguzzo
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