Il costo di costruzione va applicato nella misura minima del 5% a far data dalla entrata in vigore del D.P.R. 380/01

15 Ott 2014
15 Ottobre 2014

Il TAR Veneto ha deciso un ricorso avverso una cartella di pagamento di Equitalia, relativa alla richiesta del Comune dell'integrazione del pagamento del costo di costruzione fino al 5%, costo che inizialmente  era stato calcolato nella misura del 2,5 %. Il TAR conferma che il costo di costruzione va applicato nella misura minima del 5%, a far data dalla entrata in vigore del D.P.R. 380/01. Quindi può configurare un danno erariale non recuperarlo. La sentenza conferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche con riferimento alle cartelle di pagamento.

Si legge nella sentenza n. 1285 del 2014: "Premesso che in data 2.3.2010 il Comune di Tezze sul Brenta rilasciava alla ricorrente il permesso di costruire n. 8908 e che successivamente per il medesimo intervento veniva presentata DIA in variante al permesso di costruire; che per entrambi i titoli rilasciati il Comune provvedeva a quantificare l’ammontare delle somme dovute per il costo di costruzione; che in tale occasione il Comune applicava la percentuale del 2,5 %; che tuttavia, con successiva delibera comunale n. 18/2012 l’amministrazione si rideterminava circa la percentuale da applicare con riguardo al costo di costruzione per i permessi rilasciati a far data dell’entrata in vigore del T.U. Edilizia, aderendo alla tesi interpretativa del disposto di cui all’art. 16, comma 9 D.P.R. 380/01 – così come prospettata nelle pronunce del T.A.R. VENETO, II sezione nn. 181 e 189 del 2011 – circa l’immediata applicabilità della previsione in esso contenuta, che individua, quale percentuale minima per il computo del costo di costruzione, quella del 5%, di modo che, in assenza dell’intervento da parte della Regione al fine di stabilire la percentuale applicabile (da un minimo del 5% ad un massimo del 20%, così come previsto dal comma 9), doveva trovare comunque applicazione la percentuale minima ivi prevista. 

Con successiva nota, del 22.1.2012, l’amministrazione provvedeva a rendere edotta la ricorrente di tale deliberazione e quindi della necessità di rideterminare in autotutela la somma da corrispondere per il costo di costruzione, così da rapportarla alla percentuale del 5%, come normativamente stabilito.

Considerato che a tale riguardo nulla è stato opposto dall’interessata e che la stessa non ha comunque provveduto a versare la somma a conguaglio, l’amministrazione si è avvalsa di Equitalia, quale agente per la riscossione per conto del Comune, al fine della corresponsione delle somme pretese, con emissione della cartella di pagamento, parimenti oggetto del ricorso in esame.

Osserva il Collegio – ritenendo sussistente la propria giurisdizione, nell’ambito della giurisdizione esclusiva in materia edilizio - urbanistica, anche per quanto riguarda la richiesta di annullamento della cartella di pagamento, ivi rientrando anche le fattispecie nelle quali il momento della riscossione del contributo di costruzione avviene mediante la cartella esattoriale, cfr. T.A.R. Veneto, II, n. 648/12 - che, esaminate le rispettive argomentazioni difensive, anche successivamente integrate da motivi aggiunti, e sulla base delle proprie precedenti pronunce, così come richiamate nei provvedimenti in esame e di recente espressamente confermate proprio con riguardo a provvedimenti analoghi assunti dalla medesima amministrazione comunale intimata (cfr. T.A.R. Veneto, II, n. 1035/2014), il ricorso sia infondato.

Invero, anche a voler prescindere dall’analisi circa l’esatta configurazione della pretesa fatta valere da parte ricorrente con il presente mezzo (se trattasi dell’accertamento di un indebito oggettivo, soggetto ai termini di prescrizione oppure dell’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati, per i quali rilevano i termini ordinari di decadenza, peraltro ampiamente decorsi), il Collegio ritiene di poter condividere e confermare quanto già ritenuto in occasione delle pronunce citate negli atti dell’amministrazione e che sono state poste alla base della stessa delibera di Giunta, che ha ritenuto di dover adeguare la percentuale per il costo di costruzione portandola al 5%.

Ritenuto che tale interpretazione della norma di cui all’art. 16, comma 9, trovi la sua giustificazione nella necessità di assicurare l’uniformità di trattamento, a prescindere dall’avvenuto intervento regionale, onde omogeneizzare in ambito nazionale i parametri in base ai quali computare le somme dovute per il costo di costruzione e che legittimamente il Comune è intervenuto in autotutela, senza necessità di una previa comunicazione trattandosi di atto dovuto, trovando quindi applicazione il disposto di cui all’art. 21-octies della legge 241/90; che, pertanto, non risulta neppure invocabile il principio dell’affidamento, tenuto conto altresì del congruo termine decorso dal rilascio dei titoli ed il disposto adeguamento, nonché in considerazione del fatto che in materia vige il termine prescrizionale di dieci anni, termine che vale non soltanto a favore del titolare del permesso di costruire – come termine entro cui le pretese dell’amministrazione devono essere fatte valere – ma anche a favore dell’amministrazione, come termine per agire in autotutela, onde porre rimedio ad eventuali errori, come quello riscontrato nel caso di specie".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 1285 del 2014

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