Abusivo frazionamento del credito e dei procedimenti esecutivi

21 Mar 2025
21 Marzo 2025

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno affermato che, in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria.

Qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, co. 1 c.p.c., integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.

Circa l’abusivo frazionamento in relazione alla proposizione di più azioni esecutive o allo svolgimento di più attività pre-esecutive in relazione allo stesso credito, si è di fronte non tanto ad un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, in quanto, nel caso dei molteplici precetti o dell’ingiustificato moltiplicarsi delle azioni esecutive, l’accertamento del credito è già stato fatto, ed è nella maggior parte dei casi, definitivo, ma piuttosto ed esclusivamente a un’abusiva moltiplicazione delle azioni processuali, ad un dispiego ingiustificato dell’attività processuale che non ha altra finalità se non quella della moltiplicazione dei compensi professionali. In queste ipotesi, è naturale che la reazione dell’ordinamento si concentri a sanzionare la violazione del principio di probità processuale azionando la leva delle spese.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. Cass. civ. n. 7299-2025

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