Accesso agli atti defensionale
Il Consiglio di Stato ha ribadito i principi fissati in materia di accesso agli atti defensionale dall’Adunanza plenaria, cfr. sent. n. 4/2021.
Con riferimento all’accesso ex art. 24, co. 7 l. 241/1990, la P.A. detentrice dei documenti deve verificare che vi sia “uno stretto collegamento” tra gli atti richiesti e le difese da apprestare in un processo già pendente o eventualmente da instaurare, fermo restando il divieto per la P.A. di esprimere valutazioni ulteriori circa l’influenza o la decisività del documento ai fini della risoluzione della controversia.
Post di Daniele Iselle
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