Accesso agli atti ambientale
Il Consiglio di Stato ha affermato che la disciplina sull’accesso alle informazioni ambientali, di cui all’art. 1 d.lgs. 195/2005 e alla dir. 2003/4/CE, è volta a far conoscere al pubblico e quindi alla collettività le informazioni che riguardano l’ambiente, con lo scopo di contribuire a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, di favorire il libero scambio di opinioni, di una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, infine, di migliorare l’ambiente.
A mente di questo, nel caso di specie, non era accoglibile l’istanza di una ditta avanzata con lo scopo di difendere i propri interessi in giudizio in relazione ai procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti a suo carico, diretti a verificare eventuali impatti dell’attività gestita sulle matrici ambientali circostanti.
Post di Daniele Iselle
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