Associazioni non riconosciute e azioni di responsabilità contro i loro amministratori
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, co. 1, n. 7 c.c., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.
L’esclusione delle associazioni non riconosciute dalla sospensione della prescrizione, prevista dalla citata disposizione, determina un’irragionevole disparità di trattamento sia rispetto alle associazioni riconosciute, sia rispetto alle società in accomandita semplice e in nome collettivo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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