Termine di decadenza delle impugnative avverso l’edificazione abusiva
Il TAR Sardegna ha affermato che un provvedimento di compatibilità paesaggistica rilasciato in contrasto con le previsioni di legge afferenti ai vincoli paesaggistici non può configurarsi giuridicamente inesistente, ma unicamente annullabile per violazione di legge, ai sensi dell’art. 21-octies, co. 1 l. 241/1990 e deve, perciò, essere impugnato nel termine di cui all’art. 41 c.p.a.
Nel caso di specie, la costruzione di cui il ricorrente sosteneva l’abusività insiste, pacificamente, sull’area dal 2013 e dunque il ricorrente era nelle condizioni di proporre ricorso – e avrebbe dovuto – nel termine di decadenza dalla percezione dei vizi del provvedimento impugnato, tanto più che deduceva la totale inedificabilità dell’area. Infatti, nel caso di impugnazione del titolo edilizio ordinario, il termine di decadenza decorre dall’inizio dei lavori, allorché si contesti l’an dell’edificazione; là dove se ne contesti il quomodo, da quando - con il completamento o con il grado di sviluppo dei lavori - sia materialmente apprezzabile la reale portata dell’intervento in precedenza assentito e sia dunque giuridicamente configurabile l’inerzia rispetto alla possibilità di ricorrere.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!