Atti confermativi e meramente confermativi
Il TAR Veneto ribadisce l’orientamento giurisprudenziale che distingue tra atti confermativi e atti meramente confermativi, in cui i primi (nel cui caso è stata riaperta l’istruttoria amministrativa) comportano la sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare l’atto confermato, e devono essere impugnati in via autonoma, anche con motivi aggiunti; nel caso dei secondi, l’Amministrazione si limita a rilevare l’inesistenza delle condizioni minime per una nuova valutazione nel merito (con dunque persistenza dell’interesse ad impugnare il primo provvedimento).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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