Atto meramente confermativo e atto di conferma
Il TAR Veneto ha affermato che l’atto meramente confermativo si connota per la mancanza di una nuova istruttoria e di una nuova motivazione, in quanto si limita a dichiarare l’esistenza di un precedente provvedimento.
Invece, l’atto di conferma – che comporta il rinnovato esercizio del potere provvedimentale (soggetto pertanto al normale onere di tempestiva impugnazione) – si configura laddove la situazione che aveva condotto al precedente provvedimento sia stata riesaminata attraverso la rivalutazione degli interessi in gioco, accompagnata da un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata.
Nel caso di specie il privato, dopo aver impugnato l’ordinanza di demolizione che lo aveva raggiunto, presentava un’istanza di revoca della stessa, la quale era rigettata dal Comune all’esito di una nuova istruttoria e con nuove motivazioni.
Non avendo impugnato anche tale rigetto – da qualificarsi come atto di conferma – il ricorso diveniva improcedibile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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