Comunicazione al privato di un parere
Il TAR Catania ha affermato che i pareri – a differenza dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica altrui, es. un decreto di esproprio – non sono soggetti all’art. 21-bis l. 241/1990, pertanto la loro comunicazione al privato costituisce dies a quo non dell’efficacia dell’atto comunicato, bensì del termine previsto per la proposizione del ricorso.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!