Concessioni sul demanio idrico in favore di associazioni sportive dilettantistiche

05 Set 2025
5 Settembre 2025

L’art. 4, co. 1-bis l. 118/2022 afferma che, fermo restando l’obbligo di versamento del canone previsto, la disciplina sulle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, di cui al medesimo art. 4, non si applica agli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche, qualora dette attività siano svolte da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, associazioni e società sportive dilettantistiche e iscritte nell’apposito Registro nazionale, che perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e a condizione che detti usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale possano essere considerati come attività non economiche in base al diritto dell’UE.

Il TAR Bari ha affermato che, in base a tale norma, la gara non può ritenersi obbligatoria, per gli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale ivi previsti, ma non per questo va considerata vietata, trattandosi di uno strumento in grado – nel complessivo disegno del legislatore europeo e nazionale – di garantire più di qualsiasi altro la concorrenza “per il mercato”, ove non sia possibile in natura (per scarsità della risorsa ad esempio), oppure perché ritenuta sconveniente o controproducente per gli obiettivi perseguiti dallo Stato una situazione di concorrenza effettiva, a sua volta indispensabile per raggiungere i fini generalissimi di stabilità dei prezzi, piena occupazione e progresso sociale ex art. 3 TUE.

L’opzione del ricorso o no alla gara anche per le concessioni rientranti nell’ambito di applicabilità dell’art 4, co. 1-bis cit. va riservata alla valutazione discrezionale dei Comuni, cui spetta la scelta delle più appropriate forme di gestione e valorizzazione delle aree demaniali, in aderenza alle peculiari esigenze e alle concrete possibilità offerte dal territorio di riferimento, ai fini massimizzazione dell’interesse pubblico sotteso.

Deve ritenersi un principio fondante del sistema nazionale ed europeo quello secondo cui la gestione della risorsa pubblica, quale è il bene demaniale, deve ispirarsi al principio della massima valorizzazione possibile, con la conseguenza che, al momento dell’affidamento del bene, l’attribuzione di una concessione deve avvenire soltanto all’esito di una procedura concorrenziale che ponga tutti i candidati e gli offerenti su un piede di parità.

Post di Alberto Antico – avvocato

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