Condizioni dell’azione (in materia di antenne telefoniche)

31 Ott 2025
31 Ottobre 2025

Nel caso di specie, alcuni cittadini impugnavano gli atti autorizzatori di una stazione radio base.

Il TAR Liguria dichiarava il ricorso inammissibile, per non aver i ricorrenti adeguatamente dimostrato la legittimazione e l’interesse ad agire (la vicinitas, pur presente, non era stata ritenuta adeguatamente provata e corroborata da lesioni ulteriori).

Il Consiglio di Stato ha dissentito (alcuni privati risiedevano a 20 m dall’intervento; altri a 30 m; la lesione della visuale era pressoché certa).

La legittimazione a ricorrere va verificata alla luce dei due criteri della qualificazione e della differenziazione. Il primo impone di accertare quali siano i dati normativi di riferimento che consentono di qualificare l’interesse azionato come giuridicamente tutelato e protetto. Il secondo differenzia la situazione in relazione ad un potere amministrativo concretamente esercitato o in corso di esercizio nell’ambito del procedimento rispetto alla generalità dei consociati.

In caso di erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso, non vi è ragione di rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a., qualora non sussista un errore ricavabile da una motivazione apparente o riferibile a circostanze non pertinenti, tale quindi da denotare con ogni evidenza una conoscenza approssimativa o molto lacunosa dei fatti di causa. Viceversa, in caso di riforma, per trattenere e decidere il merito, occorre che la decisione stessa, per quanto viziata in punto di diritto, costituisca una base valida in fatto.

L’interesse ad agire non si esaurisce in una mera dimensione patrimoniale ma contempla, altresì, gli aspetti di natura non patrimoniale che attengono alla vivibilità, alla fruibilità, al benessere, in generale, al godimento del bene, interessi che devono ritenersi incisi dall’edificazione in zona prossima alle proprietà.

Post di Alberto Antico – avvocato

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