Deposito di documenti direttamente al G.A. e non previamente valutati dalla P.A.
Nel caso di specie, nel giudizio di impugnazione del provvedimento comunale che autorizzava la costruzione di un ascensore in un condominio, il controinteressato depositava in giudizio una relazione medico-legale relativa ad esami e accertamenti conseguenti a un incidente sugli sci occorso alla moglie.
Il TAR Veneto ha dichiarato che tale documento non poteva essere valutato ai fini della decisione dell’azione di annullamento, sia perché in base al principio tempus regit actum, lo scrutinio di legittimità deve essere effettuato in base alla situazione di fatto e di diritto coeva all’atto, restando pertanto irrilevanti le eventuali sopravvenienze, sia perché tale documentazione era prodotta per la prima volta banco iudicis e non sottoposta al previo vaglio della P.A., cosicché non era esaminabile in prima battuta dal TAR, atteso il divieto di pronuncia del giudice su poteri amministrativi non ancora esercitati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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