Divieto dei “nova” in appello
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha offerto chiarimenti sulla norma ex art. 104 c.p.a.: in particolare, ai sensi del comma 3, i motivi aggiunti in sede d’appello sono ammissibili solo qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o dei provvedimenti amministrativi impugnati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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