Eccesso di potere per sviamento
Il TAR Veneto ha affermato che il motivo di ricorso che lamenti lo sviamento di potere deve essere supportato da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dare conto delle divergenze dell’atto impugnato dalla sua tipica funzione istituzionale, non bastando allegazioni che non raggiungono neppure il livello di supposizione od indizio.
Nel caso di specie, il TAR ha negato che costituisca sviamento di potere il fatto che il Comune, nell’istruttoria svolta per un procedimento di finanziamenti regionali alle imprese, abbia “fatto la spia” sull’abusività degli immobili dell’impresa richiedente, che non ha quindi ricevuto alcun fondo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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