Elaborato tecnico sul Rischio di Incidenti Rilevanti
Nel caso di specie, un Comune adottava una variante al Piano degli Interventi (P.I.), con la quale veniva recepito nello strumento urbanistico comunale l’Elaborato tecnico sul Rischio di Incidenti Rilevanti (E.R.I.R.) ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 334/1999 e dell’art. 4 D.M. 9 maggio 2001.
Il TAR Veneto ha rilevato che il ricorso del privato avverso l’Elaborato originario era divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, a causa della mancata impugnazione della delibera consiliare di recepimento dell’E.R.I.R. nel P.I.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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