Giurisdizione per le controversie sui finanziamenti pubblici
Recentemente il TAR Piemonte ha sottolineato quale sia la linea di demarcazione nelle controversie in merito all’erogazione, da parte dello Stato, di finanziamenti pubblici.
Ha ricordato che lo spartiacque è l’ottenimento del finanziamento: pertanto, tutte le controversie che riguardano la fase di erogazione e l’adempimento delle condizioni stabilite dalla P.A., ovvero lo sviamento dei fondi, sono assegnate al giudice ordinario; mentre quelle aventi ad oggetto la presenza dei requisiti e l’eventuale annullamento d’ufficio o revoca (dopo l’erogazione del finanziamento) per motivi diversi dall’inadempimento del privato ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!