Giurisdizione sulle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici
Il TAR Palermo ha offerto un’applicazione dell’art. 63, co. 4 d.lgs. 165/2001, cd. T.U. pubblico impiego, ai sensi del quale spetta al G.A. conoscere delle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle PP.AA.
A suo tempo, l’Adunanza Plenaria ha chiarito che non può ritenersi “concorso pubblico” una procedura in cui manchi un bando, una procedura di valutazione e l’approvazione finale di una graduatoria che individui i vincitori.
Nel caso di specie, la procedura selettiva era incentrata su una mera valutazione dei titoli sulla scorta di una griglia predefinita, senza alcun margine di discrezionalità in capo alla P.A.: il TAR ha stabilito che detta procedura si colloca al di fuori dell’art. 63, co. 4 cit. e che quindi le relative controversie spettano al G.O.
Post di Alberto Antico – avvocato
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