Il carattere straordinario del ricorso per revocazione
Il TAR Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione poiché il vizio che viene dedotto dal ricorrente non rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., trattandosi in tal caso di un errore di diritto. Difatti, il ricorrente fondava la propria domanda sulla censura di erronea applicazione dell’art. 40 c.p.a., vizio non riconducibile ad errore di fatto, ma di diritto e, in quanto tale, avrebbe dovuto essere fatto valere con proposizione di appello al Consiglio di Stato.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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