Il preavviso di rigetto non è immediatamente lesivo
Il TAR Sardegna ha affermato che la comunicazione dei motivi ostativi di cui all’art. 10-bis l. 241/1990 è priva di immediata lesività, attesa la funzione che le è propria di consentire alla parte di partecipare attivamente al procedimento e, in ipotesi, di far pervenire l’Autorità competente anche ad una diversa determinazione rispetto a quanto rappresentato nella sede dell’interlocuzione procedimentale; pertanto, da un lato la sua autonoma impugnazione rende inammissibile il ricorso per difetto di interesse, e d’altro lato non sussiste alcun onere di immediata impugnazione giurisdizionale della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!