Il rimborso del contributo unificato nel caso di cessazione della materia del contendere
E’ dovuto il rimborso del contributo unificato in favore della parte che risulta (virtualmente) vittoriosa, anche se la cessazione della materia del contendere è stata formalizzata dalle parti in corso di giudizio a mezzo di atto congiunto con cui si è convenuto di compensarsi le spese di lite.
Il T.A.R. Puglia, sezione di Bari, ha ribadito il principio già affermato dal Consiglio di Stato in precedenti arresti, per cui il rimborso del contributo unificato in favore della parte vittoriosa (che lo ha anticipato), ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1,d.p.r. n. 115/2002, è un’obbligazione ex lege distinta da quella concernente le spese del giudizio, nel cui computo non può esser compresa.
Nella fattispecie, l’Ente resistente aveva annullato in autotutela l’atto impugnato, così facendo venire meno la contesa; le parti avevano poi dato atto di ciò, a mezzo di istanza con cui avevano, peraltro, concordato di compensare le spese.
Il T.A.R. capoluogo della Puglia non solo ha preso atto della cessazione della materia del contendere, nonché dell’intervenuto accordo delle parti in punto di spese; ha, comunque, ritenuto di doversi pronunciare sulla soccombenza virtuale del Comune resistente, al fine di correttamente porre in capo a quest’ultimo l’onere di rifondere il contributo unificato anticipato dal ricorrente.
Post di Giorgio Nespoli - avvocato
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