La giurisdizione per i provvedimenti di rimborso FIR
In merito alla giurisdizione applicabile ai provvedimenti emessi da CONSAP S.p.A. in relazione al Fondo Indennizzo Risparmiatori (cd. FIR) previsto dall’art. 1, co. 493 l. n. 145/2018, la giurisprudenza amministrativa si sta orientando in due direzioni diverse.
Da una parte, nel caso l’Amministrazione si debba limitare a verificare l’esistenza – o l’inesistenza – dei requisiti previsti dalla legge senza alcuna valutazione discrezionale (i.e., rimborsi forfettari ex co. 502-bis, esistenza di rapporti di parentela ex co. 505 ovvero di ristori già ricevuti ex co. 499) afferma la giurisdizione del Giudice Ordinario, trattandosi di mera verifica dei requisiti reddito-patrimoniali previsti dalla legge.
Dall’altra, nel caso l’Amministrazione debba valutare l’esistenza di requisiti mediante corretta istruttoria, operando una comparazione degli interessi (privati e pubblici) mediante valutazione discrezionale dell’esistenza di un nesso causale tra la violazione massiva degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 58/1998 (T.U. Intermediazione Finanziaria, TUF) e il danno subito, la giurisdizione appartiene al Giudice Amministrativo.
Le ipotesi affrontate dalla giurisprudenza, peraltro, finora hanno riguardato solamente i casi di diniego al privato di poter qualificare la propria situazione come violazione massiva (una volta denegatagli la qualifica di risparmiatore forfettario), ma tale ragionamento potrebbe essere esteso a tutte le ipotesi di valutazione discrezionale fondanti un provvedimento FIR.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!