La giurisdizione per i provvedimenti di rimborso FIR

07 Nov 2022
7 Novembre 2022

In merito alla giurisdizione applicabile ai provvedimenti emessi da CONSAP S.p.A. in relazione al Fondo Indennizzo Risparmiatori (cd. FIR) previsto dall’art. 1, co. 493 l. n. 145/2018, la giurisprudenza amministrativa si sta orientando in due direzioni diverse.

Da una parte, nel caso l’Amministrazione si debba limitare a verificare l’esistenza – o l’inesistenza – dei requisiti previsti dalla legge senza alcuna valutazione discrezionale (i.e., rimborsi forfettari ex co. 502-bis, esistenza di rapporti di parentela ex co. 505 ovvero di ristori già ricevuti ex co. 499) afferma la giurisdizione del Giudice Ordinario, trattandosi di mera verifica dei requisiti reddito-patrimoniali previsti dalla legge.

Dall’altra, nel caso l’Amministrazione debba valutare l’esistenza di requisiti mediante corretta istruttoria, operando una comparazione degli interessi (privati e pubblici) mediante valutazione discrezionale dell’esistenza di un nesso causale tra la violazione massiva degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 58/1998 (T.U. Intermediazione Finanziaria, TUF) e il danno subito, la giurisdizione appartiene al Giudice Amministrativo.

Le ipotesi affrontate dalla giurisprudenza, peraltro, finora hanno riguardato solamente i casi di diniego al privato di poter qualificare la propria situazione come violazione massiva (una volta denegatagli la qualifica di risparmiatore forfettario), ma tale ragionamento potrebbe essere esteso a tutte le ipotesi di valutazione discrezionale fondanti un provvedimento FIR.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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