Il collaudo statico nel Veneto
In materia di edilizia, nel Veneto la figura del collaudatore statico ha di recente visto aumentare le proprie responsabilità e competenze per mezzo della l. R.V. n. 7/2021, il cui art. 1, co. 1 ha sostituito l’art. 66 della l. R.V. n. 27/2003.
In origine vi era solo l’art. 67 T.U. Edilizia, che prevedeva l’intervento del collaudatore statico una volta completate le strutture e la copertura, per redigere il collaudo statico entro 60 giorni; successivamente, le modalità per il collaudo statico sono state disciplinate più dettagliatamente dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al d.m. 17.01.2018, che al Capitolo 9 prevede una serie di incombenti ulteriori per il tecnico, il quale parrebbe poter essere nominato in corso d’opera (punto 9.1, lett. b)).
Con la sostituzione dell’art. 66 l. R.V. n. 27/2003, nell’ambito della Regione Veneto è stato introdotto un ulteriore adempimento per il collaudatore statico. E infatti, per gli edifici in zona sismica e nelle zone oggetto di consolidamento degli abitati, il (futuro) collaudatore deve asseverare, già in sede di progetto depositato presso il SUE e insieme al progettista, il progetto che verrà depositato, dovendo quindi essere necessariamente nominato ante-opera.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Scusi Avvocato, se spiega meglio per quale classe di zona sismica vale la nomina del collaudatore ante-opera-
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