La revocazione non è un terzo grado di giudizio
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ricordato che l’istituto della revocazione ex artt. 395 c.p.c. e 106 c.p.a. è un rimedio eccezionale, che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio, perciò l’errore sull’interpretazione o applicazione di norme giuridiche non è errore revocatorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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