La rinuncia alla domanda giudiziale o all’eccezione
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi oppure alle eccezioni può intervenire anche con la comparsa conclusionale o la memoria di replica, perché la restrizione del thema decidendum, che resta nella disponibilità del soggetto processuale, è ammessa anche dopo la precisazione delle conclusioni.
Post di Alberto Antico – avvocato
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