Le ordinanze istruttorie del TAR sono revocabili, ma non appellabili
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’appello avverso un’ordinanza istruttoria del TAR è inammissibile, poiché, per effetto del rinvio esterno operato dall’art. 39, co. 1 c.p.a. all’art. 177, co. 2 c.p.c., è possibile chiedere, sussistendone i presupposti, la revoca, anche parziale, dell’ordinanza stessa.
Non opera, invece, estensivamente il principio giurisprudenziale che ha ammesso l’appello avverso l’ordinanza resa in primo grado sull’istanza di accesso documentale ai sensi dell’art. 116, co. 2 c.p.a.
Post di Alberto Antico – avvocato
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