Limiti del giudizio di ottemperanza
Il TAR Veneto ricorda che le sentenze esecutive del Giudice Amministrativo, non ancora passate in giudicato ma non sospese dal giudice di appello, possono essere portate in ottemperanza: l’unico limite a cui sottostanno è che le modalità esecutive, “tenendo conto degli effetti che ne derivano” ai sensi dell’art. 114 c.p.a., non siano suscettibili di determinare modificazioni irreversibili della realtà giuridica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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