Mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati
Il TAR Piemonte, di recente, ha ribadito la regola prevista all’art. 41, co. 2 c.p.a., che prevede l’inammissibilità del ricorso che non sia stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, che sia facilmente identificabile anche solo per relationem. La possibilità infatti per il giudice di integrare il contraddittorio è ammessa solo se la notifica è stata fatta ad almeno uno di essi nel termine per impugnare.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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