Mancato riscontro agli incombenti istruttori nel processo amministrativo
Il TAR Veneto ricorda che nel caso in cui, alla richiesta del Giudice di partecipare all’istruttoria processuale (nel caso di specie, con una relazione relativa alle scelte amministrative compiute), la P.A. non ottemperi senza giustificare la propria mancanza di collaborazione con le altre parti del processo, è possibile per il Giudice applicare l’art. 116 c.p.c. e l’art. 64, co. 4 c.p.a., ritenendo dunque ammesse le circostanze dedotte dal ricorrente.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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