Mutatio libelli
Nel caso di specie, il privato veniva convenuto in un giudizio amministrativo dal Comune con un’azione di inadempimento del contributo di costruzione connesso ad una lottizzazione. Il privato sosteneva in una domanda riconvenzionale di essere stato liberato dalle obbligazioni rivenienti dalla Convenzione per effetto della cessione a terzi dei terreni; successivamente nella memoria conclusiva affermava di essere stato estraneo fin dapprincipio al rapporto convenzionale, in virtù della cessione asseritamente avvenuta prima ancora della sottoscrizione della Convenzione.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibili queste ultime considerazioni, per mutatio libelli.
Post di Alberto Antico - avvocato
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