Nel giudizio amministrativo d’appello (anche in materia elettorale) è indispensabile la difesa tecnica
Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 95, co. 6 c.p.a., ai giudizi di impugnazione non si estende la possibilità, prevista dal combinato disposto dell’art. 22, co. 1 e dell’art. 23 c.p.a. per i giudizi dinanzi al giudice di primo grado, di difendersi personalmente, cosicché non è applicabile nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato l’art. 23, co. 1 c.p.a., nella parte in cui prevede la possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi in materia elettorale.
L’impossibilità di difendersi personalmente nel giudizio di appello non viola il diritto di difesa costituzionalmente garantito, atteso che l’inviolabilità del diritto di difesa si caratterizza in primo luogo come diritto alla difesa tecnica, che si realizza mediante la presenza di un difensore dotato dei necessari requisiti di preparazione tecnico-giuridica, in grado di interloquire con le controparti e con il giudice, di modo che le ipotesi di difesa personale devono essere considerate, nel nostro ordinamento, eccezioni.
Post di Alberto Antico – avvocato
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