Notifica del ricorso al G.A. avverso un Comune indirizzata al dirigente, anziché al Sindaco
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la notificazione del ricorso giurisdizionale al Municipio, in persona del dirigente, anziché a Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, non è inesistente ma nulla, non ricorrendo un’ipotesi di assoluta incertezza del destinatario né di totale assenza di collegamento con l’atto. Il dirigente municipale, privo di rappresentanza legale dell’Ente, non può considerarsi legittimo contraddittore processuale, atteso che, ai sensi dell’art. 50, co. 2 TUEL, la rappresentanza giudiziale del Comune spetta esclusivamente al Sindaco. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 44, co. 4 c.p.a. – anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021 – il giudice deve disporre il rinnovo della notificazione nulla, assegnando al ricorrente un termine perentorio, e non può dichiarare inammissibile il ricorso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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