Che cosa succede se viene indicato un avvocato non cassazionista nell’atto d’appello di un giudizio amministrativo?
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede di appello cautelare, ha affermato che l’indicazione, nell’atto di costituzione nel giudizio di appello, di un difensore non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, a prescindere dalla sottoscrizione o no di atti processuali, comporta ex se in capo a quest’ultimo l’assunzione dello status di difensore costituito nel relativo giudizio, con la conseguente astratta titolarità di una serie di prerogative processuali, tra cui l’accesso al PAT. Ove definitivamente accertato nelle competenti sedi amministrative, il difetto di abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori porrebbe il tema della liceità - per plurimi profili, non solo disciplinari - delle condotte poste in essere (da parte del difensore indicato, in caso di sua consapevolezza; da parte di quello che ha sottoscritto l’atto processuale, in ogni caso; o di entrambi, se ambo consapevoli).
Post di Alberto Antico – avvocato
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