Obbligazioni nascenti da una convenzione urbanistica e regime della prescrizione

10 Lug 2025
10 Luglio 2025

Il TAR Milano ha affermato che gli obblighi nascenti dalle convenzioni urbanistiche hanno natura di obbligazioni propter rem (o ambulatorie), connesse alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e destinate a trasferirsi in capo agli eventuali acquirenti unitamente al bene immobile di riferimento. L’omessa trascrizione delle convenzioni non consente alla parte di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle convenzioni stesse.

I diritti nascenti da una convenzione urbanistica sono soggetti all’ordinario termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., decorrente di regola dalla scadenza della convenzione medesima.

In materia di obblighi derivanti da convenzioni urbanistiche, posto che non è ammessa la rinuncia preventiva alla prescrizione, l’eventuale rinuncia in pendenza della prescrizione può valere come riconoscimento del diritto altrui e quindi come evento interruttivo della prescrizione stessa ai sensi dell’art. 2944 c.c.

Il riconoscimento del debito può configurare una rinuncia tacita alla prescrizione, se costituisce manifestazione di volontà di non avvalersi della prescrizione medesima. La rinuncia non è un atto formale, potendo essere anche tacita e consistere in qualsivoglia comportamento del debitore che manifesti in modo inequivoco la propria volontà di non avvalersi della prescrizione. L’eccezione di rinuncia alla prescrizione non è poi reputata quale eccezione in senso proprio e pertanto può essere presa in esame anche d’ufficio, purché i fatti su cui si fonda siano stati acquisiti nel processo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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