Osservazioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento e difetto di motivazione
Il TAR Veneto evidenzia che la mancata espressa replica alle osservazioni del privato depositate dopo l’avvio del procedimento, ex art. 7 l. n. 241/1990, può eventualmente rilevare quale vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione; peraltro, tale censura può essere superata qualora la motivazione fornita dalla P.A. risulti esaustiva.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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