Perenzione nei ricorsi collettivi
Il TAR Veneto ha affermato che, in materia di perenzione, la dichiarazione di persistente interesse è riservata in maniera esplicita alla sola parte ricorrente.
Per aversi una valida manifestazione di volontà nel senso della prosecuzione del giudizio occorre, pertanto, che sia rispettato l’onere formale della doppia sottoscrizione, avendo la legge introdotto una peculiare fattispecie di atto processuale a firma congiunta del difensore e del ricorrente.
Nel caso di ricorsi collettivi, l’istanza di fissazione di udienza deve essere presentata da tutti i ricorrenti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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