Perpetuatio dell’ufficio del difensore dopo la rinuncia al mandato
Il TAR Veneto ricorda che la rinuncia al mandato da parte del difensore che non sia seguita dalla nomina di nuovo avvocato non ha effetti interruttivi sul giudizio in corso, in quanto il difensore rinunciante, fino alla sua sostituzione, conserva lo ius postulandi: mantiene infatti, nell’interesse del mandante, sia la legittimazione a ricevere gli atti, sia quella a compierli.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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