Princìpi utili in materia elettorale
Il Consiglio di Stato ha affermato che costituisce segno di riconoscimento, con conseguente nullità del voto, la cancellazione di una preferenza già espressa e la successiva riscrittura del nominativo nello spazio corretto, non potendo tale anomalia essere ricondotta ad un mero errore scusabile dell’elettore, il quale, in presenza di errori nella compilazione della scheda, è tenuto a richiederne la sostituzione all’ufficio elettorale.
È valido il voto espresso per una lista e per il candidato Sindaco ad essa collegato, qualora la preferenza per un candidato appartenente alla medesima lista sia apposta nello spazio destinato ad altra lista, trattandosi di mera irregolarità materiale che non incide sull’univoca ricostruzione della volontà dell’elettore. Resta inefficace, in applicazione dell’art. 57 d.P.R. 570/1960, applicabile alle consultazioni elettorali nei Comuni fino a 15.00 abitanti, soltanto l’eventuale preferenza riferita a candidati appartenenti ad una lista diversa da quella votata.
L’indicazione nella scheda elettorale del nominativo di un soggetto non candidato integra un segno di riconoscimento e comporta la nullità del voto, salvo che l’anomalia risulti plausibilmente riconducibile a un errore derivante dalla contestuale presenza del medesimo nominativo in un’altra competizione elettorale svoltasi nello stesso contesto temporale. Nel caso di specie, i nominativi inseriti nelle schede corrispondevano a soggetti non candidati, ma appartenenti al corpo elettorale e candidati in precedenti elezioni. La circostanza che i nominativi indicati corrispondessero a candidati di elezioni precedenti (e non contestuali) non giustificava l’errore, in quanto la successione cronologica, a distanza di un significativo lasso temporale, escludeva o, comunque, rendeva implausibile la confusione dell’elettore. I nominativi indicati nelle schede corrispondevano a quelli di potenziali elettori e si traducevano, quindi, in una ipotesi scolastica di segni di riconoscimento.
Nei Comuni sino a 2.000 abitati, in cui non è ammessa né la doppia preferenza, né il voto disgiunto, integra segno di riconoscimento, con conseguente nullità del voto, l’indicazione di due preferenze, di cui una soltanto riconducibile alla lista espressamente votata. Nel caso di specie, l’anomala compilazione della scheda non trovava una plausibile spiegazione nell’imperizia dell’elettore, da escludersi in considerazione della precisa redazione, con l’apposizione della croce sul simbolo di una delle due liste e con la indicazione delle preferenze, in modo ordinato e chiaro, negli spazi corrispondenti alle due liste avversarie (modalità di redazione che disvelavano la piena padronanza del sistema elettorale).
Nel giudizio elettorale, qualora la sentenza sia stata annullata per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di controinteressati o litisconsorti necessari, la tempestività del ricorso incidentale proposto dai soggetti pretermessi deve essere valutata esclusivamente con riferimento al giudizio riassunto, non potendosi imputare loro la mancata proposizione di difese nel processo successivamente dichiarato nullo.
Qualora il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda o un motivo, proceda ugualmente ad esaminarne il merito, le relative argomentazioni sono prive di effetti decisori e non determinano alcun onere di impugnazione, dovendo la parte soccombente censurare esclusivamente la statuizione processuale che costituisce la reale ratio decidendi della sentenza e riproporre i motivi da intendersi non esaminati. Nella specie, tale principio ha consentito di convertire le censure rivolte alla motivazione sul merito in riproposizione dei motivi del ricorso incidentale, erroneamente dichiarato inammissibile.
Post di Alberto Antico – avvocato

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