Processo amministrativo di giurisdizione esclusiva ed eccezione di prescrizione: operano le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c.?
In alcuni casi il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva, che riguarda non solo gli interessi legittimi, ma anche i diritti soggettivi.
Si è posto il problema se in questi casi, per esempio quando si vuole eccepire che un diritto soggettivo si è prescritto, l'eccezione debba essere sollevata entro i termini di decadenza di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile.
Il dubbio nasce dal fatto che la questione non è espressamente disciplinata dal codice del processo amministrativo e l'art. 39 del codice del processo amministrativo dispone che:
"Art. 39. Rinvio esterno
1. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali".
Il TAR Veneto ha chiarito che nel processo amministrativo di giurisdizione esclusiva i termini di decadenza delle eccezioni sono individuabili nell’art. 73 c.p.a., che scansiona i termini processuali propedeutici all’udienza di merito, qualificandoli espressamente come perentori, mentre non viene in rilievo il termine di costituzione delle parti intimate di cui all’art. 46c.p.a., che non reca alcuna espressa forma di preclusione processuale derivante dalla violazione dei termini ivi previsti (è significativo che detta ultima disposizione preveda che, nei sessanta giorni dal perfezionamento nei loro confronti della notificazione, le parti intimate «possono» costituirsi, depositare memorie etc., senza la previsione di alcuna conseguenza derivante dalla violazione di detto termine, che rileva solo in appello ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.).
Quindi il termine è di 30 giorni liberi prima dell'udienza di merito.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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