Riparto dell’onere della prova nelle azioni di adempimento
Il TAR Veneto evidenzia che il soggetto che richiede l’adempimento di un contratto (nel caso di specie, della convenzione urbanistica) deve fornire la prova della fonte del proprio diritto, limitandosi a meramente allegare l’inadempimento di controparte: è infatti quest’ultima (convenuto o resistente) che ha l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, ovverosia l’avvenuto adempimento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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