Rito PNRR e litisconsorzio dell’Amministrazione centrale
Il Consiglio di Stato ha affermato che, nei giudizi aventi ad oggetto procedure integralmente o parzialmente finanziate con risorse del PNRR, l’Amministrazione centrale titolare dell’intervento costituisce una parte necessaria del giudizio ai sensi dell’art. 12-bis, co. 4 d.l. 68/2022, come convertito dalla l. 108/2022, ancorché non sia l’autrice degli atti impugnati, con conseguente inammissibilità della richiesta di estromissione fondata esclusivamente sull’assenza di una diretta partecipazione al procedimento amministrativo contestato.
Post di Alberto Antico – avvocato

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