Accertamento dell’illegittimità di un atto ai soli fini risarcitori
Nel caso di specie, un’impresa impugnava il decreto del Questore che revocava la sua licenza per tenere trattenimenti musicali e danzanti. Nelle more del giudizio otteneva una nuova licenza, ma l’impresa chiedeva ugualmente l’accertamento dell’illegittimità della revoca, a fini risarcitori.
Il TAR Palermo ha ravvisato la permanenza dell’interesse alla decisione.
In casi simili, è infatti sufficiente che nel corso del giudizio vi sia stata la dichiarazione del ricorrente di avere interesse a che sia accertata l’illegittimità dell’atto impugnato al fine di proporre in un futuro giudizio la domanda risarcitoria.
Non occorre a questo scopo che siano esposti i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria, né che questa sia in concreto proposta. L’accertamento di cui all’art. 34, co. 3 c.p.a. dev’essere coordinato con l’art. 30, co. 5 c.p.a., che consente di proporre la domanda risarcitoria «nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza».
Post di Alberto Antico – avvocato
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