Accertamento dell’illegittimità di un atto ai soli fini risarcitori

22 Ott 2024
22 Ottobre 2024

Nel caso di specie, un’impresa impugnava il decreto del Questore che revocava la sua licenza per tenere trattenimenti musicali e danzanti. Nelle more del giudizio otteneva una nuova licenza, ma l’impresa chiedeva ugualmente l’accertamento dell’illegittimità della revoca, a fini risarcitori.

Il TAR Palermo ha ravvisato la permanenza dell’interesse alla decisione.

In casi simili, è infatti sufficiente che nel corso del giudizio vi sia stata la dichiarazione del ricorrente di avere interesse a che sia accertata l’illegittimità dell’atto impugnato al fine di proporre in un futuro giudizio la domanda risarcitoria.

Non occorre a questo scopo che siano esposti i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria, né che questa sia in concreto proposta. L’accertamento di cui all’art. 34, co. 3 c.p.a. dev’essere coordinato con l’art. 30, co. 5 c.p.a., che consente di proporre la domanda risarcitoria «nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza».

Post di Alberto Antico – avvocato

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