Richiesta per l’accertamento dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori
Il TAR Veneto ha affermato che l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, co. 3 c.p.a. richiede la sola dichiarazione della parte di avervi interesse a fini risarcitori, mentre non è necessario specificare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria, né è necessario proporla nello stesso giudizio di impugnazione, fermo restando che la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 c.p.a., a garanzia del contraddittorio nei confronti delle altre parti. Il giudice, dopo che è stato manifestato l’interesse risarcitorio, deve limitarsi ad accertare se l’atto impugnato sia o no legittimo, mentre non è tenuto a pronunciarsi su una questione in ipotesi assorbente della fattispecie risarcitoria, oggetto di eventuale successiva domanda.
Post di Alberto Antico – avvocato
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