La responsabilità risarcitoria della P.A.
Il TAR Veneto ha affermato che l’illegittimità dell’atto è presupposto necessario ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria della P.A.: per l’ammissione al risarcimento è necessario che la parte ricorrente fornisca adeguate allegazioni in ordine all’an e al quantum debeatur e che il G.A. accerti la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito.
In ogni caso, per ottenere il risarcimento gli oneri di allegazione e prova devono essere assolti in pieno dall’interessato in base all’art. 2043 c.c. in rapporto con l’art. 2697 c.c., vigendo in subiecta materia il principio dispositivo secco e non essendo esportabile in ambito risarcitorio il principio acquisitivo e il carattere ufficioso dell’istruttoria che caratterizza l’azione di annullamento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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