L’indennizzo da mero ritardo
Il TAR Catania ha affermato che l’indennizzo da mero ritardo di cui all’art. 2-bis, co. 1-bis l. 241/1990 può essere riconosciuto, ai sensi dell’art. 28 d.l. 69/2013, come convertito dalla l. 98/2013, esclusivamente per i procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa, previa tempestiva attivazione del potere sostitutivo, mediante il quale l’interessato deve richiedere l’emanazione del provvedimento non adottato.
Infatti, è rimasto a tutt’oggi inattuato il comma 12 dell’art. 28 cit., nella parte in cui demanda a un regolamento l’eventuale graduale applicazione dell’indennizzo da mero ritardo a procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al precedente comma 10.
Post di Alberto Antico – avvocato

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!