Fiscalizzazione dell’abuso: la sanzione sostitutiva non si cumula con quella per inottemperanza alla demolizione
Il TAR Marche ha esaminato i criteri di determinazione della sanzione prevista dall’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, applicata quando la demolizione delle opere realizzate in parziale difformità non può avvenire senza pregiudizio per la parte dell’edificio eseguita in conformità.
La controversia riguardava la fiscalizzazione di un abuso edilizio relativo a un immobile residenziale. La proprietaria contestava, tra l’altro, la superficie convenzionale utilizzata dal Comune, il coefficiente relativo alla categoria catastale, il parametro della vetustà, l’adeguamento ISTAT e l’applicazione cumulativa dell’ulteriore sanzione prevista per l’inottemperanza all’ordine di demolizione.
Si legge nella sentenza n. 295 del 2026: “La sanzione ex art. 34, comma 2, del DPR n. 380/2001 già soddisfa le esigenze di tutela sottese al regime sanzionatorio disciplinato da quest’ultima disposizione”.
Il Collegio ha ritenuto legittimo il ricorso ai parametri della legge n. 392/1978, nonostante l’abrogazione di alcune disposizioni dell’equo canone, in ragione del rinvio materiale operato dall’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. Sono stati inoltre ritenuti ammissibili i criteri di attualizzazione del costo di produzione e l’adeguamento ISTAT.
La pronuncia chiarisce però che la fiscalizzazione costituisce una misura sostitutiva della demolizione, non aggiuntiva. Se il Comune accerta che la demolizione selettiva delle opere difformi pregiudicherebbe la parte legittimamente realizzata, l’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 34, comma 2, sostituisce la sanzione ripristinatoria. Non è quindi possibile cumularla, per il medesimo abuso, con la sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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