Il TAR dimezza in via equitativa il danno da ritardo perchè l’interessato non ha attivato rimedi per reagire all’inerzia dell’amministrazione
Segnaliamo una interessante sentenza del TAR Veneto in materia di risarcimento del danno per il ritardo di provvedere da parte della P.A.
Tenendo conto del fatto che l'interessato non aveva attivato rimedi per reagire al ritardo della P.A., il TAR non esclude il diritto al risarcimento del danno, ma, ai sensi dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., e 1227 del codice civile, in via equitativa, lo riduce alla metà.
Post di Dario Meneguzzo
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